Art. 1 – COSTITUZIONE
a) A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36-37-38 del Codice Civile è costituita l’associazione denominata “GRANDE TREKKING” Associazione Sportiva Dilettantistica.” Con sede sociale in Carrara (MS), C.so Carlo Rosselli n.27
b) L’ associazione aderisce all’ACSI, Ente di Promozione Sportiva nonché associazione nazionale riconosciuta quale associazione assistenziale e di promozione sociale, ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.
Art. 2 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI
a) L’associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva.
b) Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria.
c) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie, o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
d) Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative.
e) Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero.
f) L’associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
a) E’ un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l’uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.
b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.
c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.
d) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di funzione dei familiari e dei soci.
e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate, e gruppi di interesse.
f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.
Art. 4 – SOCI
a) Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
b) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
c) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un anzianità di iscrizione di almeno sei mesi, purché :
· Abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
· Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
· Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
· Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
d) Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età.
e) I soci sono tenuti:
– al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’Assemblea.Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.
– alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
f) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi :
– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
– qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione.
g) Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.
Art. 5 – GLI ORGANI
a) L’assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
Art. 6 – L’ASSEMBLEA
a) L’Assemblea, Organo Sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.
b) L’assemblea :
– approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
– approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale ;
– decide l’importo della quota associativa annuale;
– delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative a diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
– decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
– esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
– apporta le modifiche allo Statuto;
– alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell’ associazione sportiva.
c) L’assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
d) In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
e) La seconda convocazione dell’assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima, oppure “un’ora dopo la prima”.
f) L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio Sindacale espressa all’unanimità. In questi casi l’assemblea dovrà essere convocata entro 10 gg. dalla data in cui viene richiesta.
g) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima via mail, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
h) L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
i) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
l) L’assemblea per il rinnovo degli Organi :
– stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma : da un minimo di 3 ad un massimo di 11;
– elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
– approva l’eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti delle minoranze ;
m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono
la partecipazione dell’intero corpo sociale.
n) Il Presidente dell’assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.
o) Le deliberazioni dell’assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
Art. 7 –IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre che il Presidente uno o più Vicepresidenti, il segretario e l’amministratore.
b) Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini.
c) il Consiglio Direttivo per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
d) il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.
e) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti .
f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive nel Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria di norma 4 volte l’anno, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri;.
h) Il Consiglio Direttivo :
– formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’assemblea;
– attua le deliberazioni dell’Assemblea;
– decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi ( giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.);
– propone all’assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
– definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell’assemblea;
– decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
– decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
i) I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 8 – IL PRESIDENTE
a) Il Presidente:
– E’ il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni: personalmente o a mezzo di suoi delegati;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– cura l’attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
– stipula gli atti inerenti l’attività.
b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 8 – DIMISSIONI
a) I soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c) In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
Art. 9 – GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi delle sezioni, Società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
b) Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio della Associazione Sportiva.
Art. 10 – PATRIMONIO E BILANCIO
a) Il Patrimonio sociale dell’associazione è costituito da:
– proventi da tesseramento;
– eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
– eventuali contributi pubblici;
– proventi delle manifestazioni e delle gestioni della Associazione Sportiva;
– donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del sodalizio;
– beni mobili e immobili di proprietà.
b) Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.
Art. 11 – ESERCIZI SOCIALI
a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo successivo
c) Si fa obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività statutariamente previste
Art. 12 – OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è richiesta la firma del Presidente.
b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.
Art. 13 – MODIFICHE STATUTARIE
a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria;
b) Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale.
c) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.
d) Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Ente di appartenenza.
Art. 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
a) Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
b) In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad associazione/i sportiva/e o a fini di utilità sociale.
c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
a) La Società Sportiva si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e dell’ACSI, al suo Statuto ed ai suoi regolamenti.
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell’ACSI ed eventualmente nel regolamento ed in ultima istanza nelle leggi in materia.
Carrara, lì 19/11/2016